Serie D, Giarre: multa di 3000€ e porte chiuse per Giarre-Licata
Il Giarre 1946, con in testa il Presidente Giulio Nirelli, esprime profondo rammarico e grande amarezza in seguito agli avvenimenti, ritenuti gravemente offensivi e intimidatori all’indirizzo del direttore di gara, che hanno determinato la pesante sanzione pecuniaria di 3000€ e un turno a porte chiuse per recidive intemperanze.
Rammentiamo ai nostri sostenitori i grossi sacrifici economici che questa proprietà non ha mai lesinato per riportare il calcio a Giarre nelle categorie che le competono.
Non è accettabile, per una società che ha sempre fondato il proprio credo sui valori del rispetto e su comportamenti eticamente corretti, che Giarre e la sua comunità venga penalizzata delegittimando gli enormi sacrifici portati avanti in questa stagione. Non possiamo assolutamente permettercelo, ne pensiamo di meritarlo.
La società prende fermamente le distanze da atteggiamenti che non rappresentano i valori sportivi e morali che ha sempre contraddistinto i colori gialloblù e coloro i quali l’hanno sostenuta.
Questo il comunicato del Giudice Sportivo del 16 Marzo:
Euro 3000,00 ed una gara a porte chiuse GIARRE
Per avere propri sostenitori, per la intera durata del secondo tempo, intonato cori dal contenuto gravemente offensivo e intimidatorio all’indirizzo del Direttore di gara. Al termine della gara circa 30 sostenitori si posizionavano nelle vicinanze dell’autovettura della Terna Arbitrale, insultando e minacciando gli Ufficiali di gara costringendoli a ritardare l’uscita dall’area degli spogliatoi di circa 15 minuti. In seguito, i medesimi si posizionavano davanti ai cancelli di ingresso dell’impianto sportivo, ostacolando l’uscita dell’autovettura della Terna Arbitrale e, nella circostanza sventolavano delle banconote mentre rivolgevano espressioni gravemente intimidatorie agli Ufficiali di gara. Si rendeva necessario l’intervento di 4 pattuglie delle Forze dell’Ordine onde consentire alla Terna Arbitrale di allontanarsi dall’impianto sportivo. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica di cui ai CU 26 e 39.